Assegnazione di un alloggio

(urn:nir:regione.lazio:regolamento:2000-09-20;2~art3)
  • Servizio attivo
Procedimento di assegnazione di un alloggio

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola o dai coniugi, dai figli legittimi naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme della legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme della legge (art. 11, comma 5 della Legge regionale del 06/08/1999, n. 12). 

Si definisce alloggio adeguato l’alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non è inferiore a 45 mq e il cui minimo di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 mq è pari o superiore al numero dei componenti del nucleo familiare (art. 20, comma 5 della Legge regionale del 06/08/1999, n. 12). 

Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

  • fabbricati, il valore è dato dall’imponibile definito ai fini dell’imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l’anno relativo a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento
  • terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento
  • terreni agricoli non destinati all’uso dell’impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall’imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per 75, per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra è di 100.000,00 (Legge regionale del 03/01/2000, n. 2). 

Per reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare. Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l’assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il limite di reddito convenzionale per l’assegnazione in locazione degli alloggi è fissato in 20.344,92.

Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di 2.000,00 per ogni figlio che risulti essere  a carico fiscale. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due viene detratto un ulteriore 2.000,00 per ogni altro componente fiscalmente a carico sino ad un massimo di 6.000,00. Infine, qualora alla formazione del reddito complessivo predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, dopo le detrazioni di cui sopra, va detratto un ulteriore 40%. 

Come fare

Le domande possono essere presentate esclusivamente durante il periodo di apertura del bando.

Il comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi, secondo quanto previsto dal bando. Nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione del comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al comune.

Le domande e i relativi punteggi e le eventuali opposizioni sono trasmesse, ai fini della formazione della graduatoria, alla commissione per la formazione delle graduatorie con cadenza mensile.

Domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Copia del documento d'identità
Copia del permesso di soggiorno
(da allegare se cittadino extracomunitario)
Attestazione di iscrizione anagrafica
Copia del contratto di lavoro
Dichiarazione del datore di lavoro o iscrizione alla Camera di Commercio
Certificazione della rappresentanza consolare
Fotocopia del decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione o sentenza di divorzio
Copia di certificazione di pubblicazione di matrimonio
Attestazione dell’Associazione o Ente che fornisce l’assistenza alloggiativa
Copia dell’ordinanza di sgombero o del provvedimento di rilascio dell’alloggio per motivi di pubblica utilità
Copia dell’ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto
Documentazione attestante l’assegnazione dell’alloggio di servizio
Relazione tecnica da richiedere al comune di residenza o perizia asseverata da professionista abilitato
Copia del contratto di locazione registrato e se scaduto modulo F/23 “Tassa di registrazione annuale” e copia della ricevuta dell’ultimo versamento del canone di locazione
Copia della dichiarazione fiscale (modello CUD, modello 730 o modello Unico relativi all’anno di riferimento)
Copia del certificato ASL attestante totale inabilità al lavoro
Autocertificazione o certificato di matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando
Copia del certificato ASL attestante la diminuzione permanente superiore al 66% della capacità lavorativa
Autocertificazione contenente il numero e la data del Decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di profugo o attestazione dell’Ufficio Territoriale del Governo

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'inserimento in graduatoria.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La graduatoria finale verrà pubblicata nei tempi previsti dal bando.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Residenza
  • Integrazione sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 22/09/2023 17:50.27